BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

 N. 5 BIS DEL 4 FEBBRAIO 2008

 

Art. 12

Fondo regionale per l’edilizia pubblica

1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui alla legge di Bilancio 2008 è destinata, nella

misura di euro 30 milioni annui, a reintegrare, mediante iscrizione nella UPB 1.3.10, la

disponibilità delle risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per l’edilizia pubblica, ridotte

dall’articolo 5, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28.

 

Art. 13

Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata

1. E’ istituito un Fondo rotativo di credito e garanzia finalizzato a:

a) fornire le garanzie richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui per l’acquisto

di immobili destinati a prima casa;

b) favorire la concessione di mutui agevolati, anche mediante la partecipazione della Regione

attraverso contributi in conto interessi.

2. I benefici di cui al comma 1, lettera b) sono finalizzati anche al pagamento di rate di mutui già

concessi nell’ultimo triennio.

3. Al Fondo affluisce una quota parte delle risorse per annualità future spettanti alla regione

Campania in virtù dell’accordo di programma stipulato in data 26 ottobre 2000 con il Ministero dei

lavori pubblici. Eventuali rientri per capitale ed interesse sono destinati ad incrementare il Fondo

stesso.

4. La Giunta regionale, su proposta del competente assessore, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, definisce l’entità, le modalità ed i criteri di accesso al Fondo

rinviando, per la gestione dello stesso, alla integrazione della convenzione stipulata con la Cassa

depositi e prestiti in data 20 luglio 2001 che snellisca le procedure e la tempistica con oneri ridotti a

carico dell’amministrazione regionale.

 

Art. 14

Procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell’azione

amministrativa ed in linea con i principi di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge

finanziaria regionale 2007), la legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 è così modificata:

a) al comma 2 dell’articolo 5, le parole “entro novanta giorni dalla scadenza” sono sostituite

dalle parole “entro sessanta giorni dalla scadenza”;

b) al comma 1 dell’articolo 8, le parole “entro novanta giorni dal ricevimento delle domande”

sono sostituite dalle parole “entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande”;

c) al comma 5 dell’articolo 8, le parole “La graduatoria è pubblicata entro sessanta giorni,”

sono sostituite dalle parole “La graduatoria è pubblicata entro trenta giorni,”;

d) al comma 6 dell’articolo 8, le parole “entro dodici mesi dalla data di emanazione del

bando.” sono sostituite dalle parole “entro sei mesi dalla data di emanazione del bando.”.

2. Gli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del

titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, che alla data di pubblicazione della presente legge

non risultano titolari dell’ordinanza sindacale di assegnazione prevista dall’articolo 11, comma 1,

della legge regionale n.18/1997, nel caso in cui si tratti di soggetti ultrasessantacinquenni, di nuclei

familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, di famiglie mononucleo con prole, sempre

che l’uso dell’alloggio non sia stato sottratto agli aventi titolo, godono per la durata di tre anni

della sospensione delle procedure previste dall’articolo 30 della citata legge regionale n.18/1997.

3. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali l’autorità giudiziaria ha

accertato che nell’occupazione dell’alloggio hanno usufruito del sostegno di organizzazioni

malavitose.

 

 

Art. 55

Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro

aventi diritto

1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o

dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n.560, o di leggi precedenti

regolanti il riscatto, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la

destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento o di garanzia,

per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a

quando non sia pagato interamente il prezzo. Tali vincoli operano anche in capo agli eredi.

2. Decorso il termine indicato al comma 1, l’assegnatario, ovvero gli aventi causa, possono alienare

l’alloggio. In tal caso, l’alienante è tenuto a darne comunicazione all’ente già proprietario, il quale

può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione

all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del 3 per cento per ogni

anno trascorso dalla stipula dell’atto di cessione, fino ad un massimo del 70 per cento.

3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa

all’ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per 20 del valore dell’alloggio

calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi del comma 10, primo periodo, dell’articolo 1

della legge n.560/1993, e della quota variabile decrescente dal 15 per cento all’1 per cento sullo

stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al

comma 1 del presente articolo.

4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.

5. Sono nulli gli atti ed i contratti aventi ad oggetto alienazioni di alloggi di edilizia residenziale

pubblica da parte di assegnatari o aventi causa in violazione del presente articolo.

 

Art. 56

Modifiche alla legge regionale n.19/1997

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n.19, è così modificato:

“2. L’assegnatario deve produrre la documentazione reddituale entro il 31 luglio dell’anno

della richiesta. L’ente gestore con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo applica la

corretta fascia di canone per coloro che hanno adempiuto e la fascia di canone prevista

dall’articolo 2, condizione C, canone C per coloro che non hanno prodotto la

documentazione nei termini. Se l’assegnatario provvede alla presentazione della

documentazione dopo il 31 luglio e comunque entro il 31 dicembre, l’ente gestore provvede

alla collocazione nella fascia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con la

conseguente permanenza nella fascia di canone massimo per tutto il periodo precedente fatto

salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo”.

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 19/1997 le parole: “dalla data del 30 giugno”

sono sostituite con le parole: “dalla data del 31 dicembre”.

3. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 19/1997 è abrogato.

4. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale n. 19/97 è sostituito dal seguente:

“5. Per la morosità relativa ad alloggi maturata dai conduttori, gli enti gestori emanano

proprie regolamentazioni finalizzate a favorire i recuperi mediante piani di rateizzo che

tengono conto delle condizioni di reddito delle famiglie, anche concedendo riduzioni degli

importi per mora ed interessi.”

5. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge n. 19/1997 è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rateizzo di cui al comma 5

può prevedersi il riaddebito degli importi precedentemente detratti.”

6. Il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale n. 19/1997 è sostituito dal seguente:

“8. Gli assegnatari che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno

presentato la documentazione reddituale relativa agli anni pregressi e che sono stati pertanto

collocati nella fascia di canone di cui all’articolo 2, condizione C, canone C, possono

produrre tale documentazione entro il termine perentorio che è fissato dall’ente gestore e

comunicato in un atto di diffida ad adempiere. Per coloro i quali provvedono a tale

adempimento, l’ente gestore applica l’esatta fascia di canone per gli anni pregressi,

annullandone le maggiorazioni.”

 

Art. 61

Complessi immobiliari realizzati da cooperative in liquidazione coatta

1. Al fine di consentire agli Istituti autonomi case popolari (IACP) competenti per territorio o ai

comuni interessati di acquisire i complessi immobiliari realizzati da cooperative poste in

liquidazione coatta amministrativa nei casi previsti dalla legge, per l’anno 2008 il fondo unico per

l’edilizia residenziale pubblica, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1707 del 28 settembre

2007, è finanziato a valere sui fondi dell’edilizia pubblica abitativa.

2. Gli IACP e i comuni possono utilizzare le somme loro destinate esclusivamente per il recupero o

la manutenzione straordinaria dei cespiti trasferiti, al fine di assicurare l’abitabilità degli stessi. In

presenza di richieste che eccedono lo stanziamento di bilancio di cui al comma 1, è data priorità agli

interventi per i quali gli enti interessati garantiscono che il recupero del patrimonio sia posto in

essere con il ricorso a tecniche sperimentali di biotecnologia tese al miglioramento delle condizioni

di vivibilità residenziale e al risparmio energetico.

 

Art. 71

Modifiche alla legge regionale n.1/ 2007

1. L’articolo 31, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, (legge finanziaria regionale

2007) è così riformulato:

“ 2. La legge regionale 2 luglio 1997, n.18, è così modificata:

a) all’articolo 6, comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

“e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello

regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente

rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini

maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge 9 dicembre 1998,

n. 431, che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori”;

b) all’articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello

regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente

rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini

maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge n.431/1998 che non

fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori”.